Con molta calma, ma qualcosa si muove: in che direzione, lo capiremo soltanto vivendo. Cambiano le normative sulla trasparenza bancaria e sui rapporti tra banche e clienti, anche se per le nuove norme più “sostanziose” bisognerà aspettare il primo di aprile 2010 (speriamo che la data sia stata scelta senza secondi fini..), come spiega un articolo di qualche tempo fa del Sole 24 ore.
In ogni caso, dal primo di gennaio è partito il novello “Arbitro Bancario Finanziario” - per gli amici “ABF”- supervisionato e gestito per la
“segreteria tecnica” da Banca d’Italia. I timori di cui al titolo erano relativi al fatto che il “rendiconto periodico di fine anno per il 2009, consegnato al cliente nei primi giorni di gennaio 2010, avrebbe dovuto essere già predisposto dagli istituti di credito secondo le nuove norme”, ma per questo, appunto, il termine scatterà solo al pesce d’aprile.
Torniamo quindi al nuovo arbitro: come tutte le cose nuove bisognerà aspettare un po’ per capirne l’effettiva efficacia, ma senz’altro possiamo dire è un meccanismo che si inserisce nel vasto filone della c.d. “fuga dalla giustizia” (sul tema consigliamo la valida monografia riassuntiva di Sergio Chiarloni), ovvero il fenomeno per cui proliferano sempre più le forme di arbitrato, conciliazione et similia dovute al fatto che “l’ordinaria giustizia togata rischia di rimanere schiacciata sotto il peso di una domanda di giustizia in costante progressione, in un periodo storico in cui la crisi fiscale dello Stato impedisce l’adeguamento delle risorse in uomini e strutture.”
Il nostro ABF offre una nuova possibilità di ricorso al cliente degli intermediari finanziari per tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:
- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo).
Come anticipato, staremo a vedere. Per ora possiamo sottolineare alcune cose:
- il passaggio all’ABF sarà possibile “solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando a essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’Arbitro, (il cliente, NdA) può comunque rivolgersi al giudice”…. commento nostro: ma è una semplificazione o un onere in più? Il costo della “chiamata” è comunque relativamente basso (20 euro).
- le “controversie che riguardano servizi e attività di investimento quali ad esempio la compravendita di azioni e obbligazioni ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati, (restano, NdA) di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob.”… commento nostro: sul fatto che la Consob abbia sin qui correttamente ed efficacemente vigilato preferiamo non dir nulla, anche se senza lo scandalo dei derivati forse neanche il nostro blog sarebbe mai nato.
- le decisioni dell’ABF “non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico” (sembrerebbe sul sito dell’ABF)… commento nostro: mammamia che paura…..
“Le banche e gli enti di controllo sono i primi responsabili della catastrofe finanziaria” - chiosava qualche tempo fa Beppe Grillo: noi certo, vecchi pantofolai socialdemocratici, non saremo così estremisti, però … la tentazione è forte.
Lorenzo Vinci
Finansol.it
http://www.reportonline.it/2010011240133/economia/banche-i-timori-del-nuovo-arbitro-finanziario.html
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